Confidicoop Marche Soc. Coop. ha istituito un Ufficio Reclami per garantire alle aziende clienti, che ne avanzino richiesta, risposte solleciti ed esaustive mirate alla soddisfazione del cliente.
Il reclamo è ogni atto con cui un cliente, chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) l’operato di Confidicoop Marche circa l’erogazione di un’operazione o di un servizio o un suo comportamento anche omissivo.
Confidicoop Marche assicura una costante analisi e valutazione delle lamentele e dei reclami ricevuti, al fine di intraprendere le opportune iniziative di miglioramento della qualità dei propri servizi.
Per presentare le proprie contestazioni a Confidicoop Marche, il reclamante può:
-trasmettere la formalizzazione per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Confidicoop Marche Soc. Coop.
-Ufficio Reclami-
Via Sandro Totti, 10
60131 Ancona
-inviare la formalizzazione a mezzo fax al numero: 071/2911069
-inviare un messaggio di posta elettronica certificata alla casella confidicoopmarche@legalmail.it
o al seguente indirizzo reclami@confidicoopmarche.it
L’Ufficio Reclami valuta la fondatezza del reclamo avendo cura di comprendere le motivazioni del reclamante, ponendo attenzione alle esigenze di una gestione efficiente del Confidi e del rispetto delle disposizioni normative.
Confidicoop deve rispondere al cliente entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
Qualora il cliente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta dal Confidi i 60 giorni, o volesse esercitare un’azione relativa ad una controversia inerente il contratto di finanziamento, prima del ricorso al giudice, deve rivolgersi alternativamente a:
–Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche, intermediari finanziari e clienti, nel limite di Euro 200.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e conoscere l’ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al Confidi, il quale mette a disposizione dei clienti la guida relativa all’accesso all’ABF.
https://www.confidicoopmarche.it/wp-content/uploads/2024/11/GUIDA-PRATICA-ABF.pdf
-Un Organismo di Mediazione, scelto dal cliente, diverso dall’ABF, purché sia iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e dalla relativa norma di attuazione.
Rimane, in ogni caso, impregiudicato il diritto per il cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente, nel caso in cui il cliente non fosso soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza un raggiungimento dell’accordo.
Per ogni azione e controversia viene individuato il Tribunale di Ancona quale foro competente, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 c.p.c.
E’ possibile contattare l’Arbitro Bancario Finanziario attraverso la compilazione di un apposito modulo messo a disposizione sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale sono disponibili, oltre alle disposizioni di riferimento, anche tutte le informazioni sul sistema, cos’è l’ABF, ABF in parole semplici, il modulo per la presentazione dei ricorsi e le istruzioni per la compilazione.
